Art. 1.
(Soggetti beneficiari).

      1. Le persone fisiche che investono i propri risparmi in prodotti finanziari negoziati su mercati regolamentati italiani o esteri hanno diritto alla restituzione del capitale investito o al risarcimento dei danni patrimoniali fino a un massimo di 100.000 euro nei casi previsti dall'articolo 2.